Art. 6. Norma finanziaria 1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell' articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 6:
Il testo dell' art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e' riportato nelle Note alle premesse.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 6:
Il testo dell' art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e' riportato nelle Note alle premesse.