Articolo 5 - Accordo della Legge 17 febbraio 2001, n. 34
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 marzo 2001
Articolo 5
L'impresa italiana (capo commessa) che ha sottoscritto i contratti per la, realizzazione dei progetti finanziati con i fondi italiani avra' la facolta', in relazione alle particolarita' di ciascun progetto, di delegare mediante contratto le proprie funzioni ad altre imprese in materia di progetti o parte di essi.
La selezione delle imprese al fine della realizzazione di possibili Contratti di subappalto verra' effettuata su base concorsuale previo accordo con l'Autorita' competente della Parte Russa. L'impresa italiana cerchera' di invitare organizzazioni di subappalto russe alla realizzazione di progetti concreti.
Entrata in vigore il 7 marzo 2001