Art. 14.
Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non puo' subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.
((Per i comuni e le province la cui spesa pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non puo' superare il 18 per cento))
Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all' articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 .
Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.
Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in pre-consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalita' analoghe a quelle di cui al successivo art. 24.
Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non puo' subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.
((Per i comuni e le province la cui spesa pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non puo' superare il 18 per cento))
Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all' articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 .
Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.
Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in pre-consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalita' analoghe a quelle di cui al successivo art. 24.