Art. 17.
Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.
L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.
((Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.
La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto))
Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.
L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.
((Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.
La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto))