Art. 33.
Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell' art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 16 per cento.
((Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento))
Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell' art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 16 per cento.
((Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento))