Articolo 29 del Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38
Articolo 28Articolo 26 bis
Versione
2 marzo 1981
>
Versione
9 marzo 1981
>
Versione
28 aprile 1981
Art. 29. ((Con effetto dal 1 gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' sostituito dai seguenti:
"Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.
Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza".
Il disposto di cui al primo comma si applica, altresi', nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1 gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1 gennaio 1982))
Entrata in vigore il 28 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente