Art. 4. ((Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.
Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.
Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento e' dell'80 per cento ed e' limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.
Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovra' essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.
Qualora alla scadenza della validita' dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovra' essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.
L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione))
Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.
Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento e' dell'80 per cento ed e' limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.
Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovra' essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.
Qualora alla scadenza della validita' dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovra' essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.
L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione))