Articolo 16 del Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38
Articolo 17Articolo 17
Versione
2 marzo 1981
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Versione
28 aprile 1981
Art. 16.
Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.
L'importo spettante a ciascun comune per l'anno 1981 verra' determinato applicando all'ammontare complessivo allo stesso dovuto dalla regione per l'anno 1980 ((una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i)) trasferimenti statali a favore delle regioni di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per l'anno 1981.
Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.
Entrata in vigore il 28 aprile 1981
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