Art. 4. 1. L' articolo 9 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.".
"Art. 9. - 1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.".