Art. 8. 1. L' articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta' dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.".
"Art. 19. - 1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta' dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.".