Art. 8. Prove facoltative 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, russo, ad eccezione della lingua prescelta per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente articolo 6.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.