Articolo 8 del Decreto 18 ottobre 2006, n. 292
Articolo 7Articolo 9
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29 dicembre 2006
Art. 8. Prove facoltative 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o piu' delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, russo, ad eccezione della lingua prescelta per la seconda prova obbligatoria orale, di cui al precedente articolo 6.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2006
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