Articolo 4 del Decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 marzo 1991
>
Versione
16 maggio 1991
Art. 4. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 MAGGIO 1991, N. 154))
Entrata in vigore il 16 maggio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente