Art. 5. Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione 1. La redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6 e' preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.
2. L'istruttoria si svolge, in particolare, in conformita' ai seguenti criteri:
a) proporzionalita';
b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati;
c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla piu' ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa.
3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti dell'attivita'.
4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.
2. L'istruttoria si svolge, in particolare, in conformita' ai seguenti criteri:
a) proporzionalita';
b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati;
c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla piu' ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa.
3. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti dell'attivita'.
4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.