Articolo 58 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 65Articolo 61 bis
Versione
23 novembre 1923
>
Versione
15 giugno 1924
>
Versione
31 maggio 1925
>
Versione
1 luglio 1926
>
Versione
1 luglio 1927
>
Versione
12 giugno 1928
>
Versione
20 giugno 1929
>
Versione
22 giugno 2022
Art. 58.


I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti a' sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'Istituto presso il quale e' disposta l'apertura di credito. ((66))

Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55. ((66))

L'importo delle ritenute e' pero' impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emettera' le corrispondenti quietanze di entrata. ((66))

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti od eseguiti.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne ((il prelevamento)) di volta in volta, nella misura strettamente occorrente. ((66))

Il ministro delle finanze puo' provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarita' dei pagamenti disposti o effettuati.
(1) (3) (5) (6) (7) (9)

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016 , e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , nel modificare l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera p)) l'abrogazione dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente