Art. 68-bis.
Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilita' speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalita' per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non e' ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.
(34) ((66)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53 , 59-bis , 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilita' speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalita' per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non e' ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.
(34) ((66)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53 , 59-bis , 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".