Articolo 76 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 66Articolo 77
Versione
23 novembre 1923
Art. 76.


Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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