Articolo 27 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 26Articolo 28
Versione
23 novembre 1923
Art. 27.


Le ragionerie centrali osservano e vigilano perche' siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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