Art. 23.
Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze. ((66)) ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze. ((66)) ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".