Articolo 23 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 26Articolo 28
Versione
23 novembre 1923
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Versione
22 giugno 2022
Art. 23.


Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze. ((66)) ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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