Art. 88.
Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
((68)) ------------ AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "L' articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.
((68)) ------------ AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "L' articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".