Articolo 82 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 81Articolo 83
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23 novembre 1923
Art. 82.


L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, e' tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione e' dovuta al fatto di piu' impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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