Articolo 7 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 5 bisArticolo 8
Versione
23 novembre 1923
Art. 7.


Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della meta'.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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