Articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
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23 novembre 1923
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7 febbraio 1926
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25 novembre 1972
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20 agosto 2022
Art. 10. ((Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione puo' provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.

Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.

Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 15 gennaio 1926, n. 80 , convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato sono estese agli acquisti dei sali e del chinino (in scorza o in sale) che l'Amministrazione delle privative trovasse conveniente di fare direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri".
Entrata in vigore il 20 agosto 2022
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