Articolo 71 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 61Articolo 72
Versione
23 novembre 1923
Art. 71.


L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che puo' tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.

La loro emissione puo' aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.

Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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