Articolo 73 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 63Articolo 74
Versione
23 novembre 1923
Art. 73.


Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.

L'amministrazione ha pero' facolta' di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonche' quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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