Articolo 59 bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 61 bisArticolo 60
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9 ottobre 2019
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20 agosto 2022
Art. 59-bis.


I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)) .
Entrata in vigore il 20 agosto 2022