Articolo 13 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 11Articolo 12 bis
Versione
23 novembre 1923
Art. 13.


Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne gia' sottoposto all'esame di detto consiglio.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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