Articolo 46 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 45Articolo 54
Versione
23 novembre 1923
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Versione
22 giugno 2022
Art. 46.


Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate ((alla tesoreria dello Stato)) nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. ((66)) ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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