Art. 46.
Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate ((alla tesoreria dello Stato)) nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. ((66)) ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate ((alla tesoreria dello Stato)) nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. ((66)) ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".