Deve essere sentito il parere del consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20,000.
(15) (24)
A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per la esecuzione del medesimo contratto.
Deve essere sentito il consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale.
((29)) -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5 , 6 , 8 , 9 , 14 , 15 , 19 , 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dagli articoli 39 , 115 , 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e dall' art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ". -------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 31 dicembre 1962, n. 1833 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il limite di somma contenuto nell' articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato.
Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando cio' che da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000". -------------- AGGIORNAMENTO (29)
La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5 , 6 , 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e' sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".