Articolo 9 del Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 febbraio 1989
>
Versione
7 febbraio 1997
>
Versione
23 novembre 2000
>
Versione
30 maggio 2007
>
Versione
10 dicembre 2014
Art. 9.
((Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di finanziamento poste a proprio carico, con le seguenti modalita':
a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (FESR e FSE), dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per la pesca (FEAMP), dal Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD), nonche' dagli altri Fondi della programmazione pluriennale comunitaria definiti di concerto con la Commissione europea, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, in coerenza con le procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;
b) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da strumenti e linee del bilancio UE, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) del presente decreto, il Fondo eroga le quote a proprio carico in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie. Su motivata richiesta delle Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi di cui alla presente lettera b), il Fondo puo' erogare risorse a titolo di prefinanziamento, a valere sia sulla quota comunitaria che di cofinanziamento statale, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi stessi. Al reintegro dei prefinanziamenti assegnati, si provvede, per la quota UE, a valere sui successivi accrediti comunitari in favore degli interventi interessati e, per la quota di cofinanziamento statale, a valere sui rimborsi maturati su detta quota per effetto delle spese sostenute e rendicontate per gli interventi stessi;
c) per gli altri interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo ai sensi di specifiche disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi, il Fondo eroga le proprie risorse nei termini seguenti:
- erogazione iniziale, fino al limite del 40% delle risorse assegnate all'intervento, su motivata richiesta dell'Amministrazione pubblica titolare, rivolta ad assicurare il tempestivo avvio dell'intervento stesso;
- pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di pagamento presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante il regolare stato di avanzamento dell'intervento;
- saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante la positiva conclusione dell'intervento. d) per le anticipazioni di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo di rotazione eroga le relative risorse, nel limite complessivo annuo di 500 milioni di euro, al netto dei reintegri, sulla base di motivate richieste dell'Amministrazione pubblica titolare dell'intervento, tenuto conto della dotazione finanziaria dell'intervento stesso. Le risorse anticipate in base alla presente lettera d) sono reintegrate al Fondo di rotazione secondo le modalita' indicate dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 147/2013. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del mancato riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, le Amministrazioni titolari del relativo intervento attivano le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 147/2013.
Per gli interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), le rispettive Amministrazioni pubbliche titolari assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, acquisiscono e conservano tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi stessi ed ai controlli svolti. Tale documentazione e' resa disponibile dalle stesse Amministrazioni per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.
Le Amministrazioni titolari degli interventi assicurano, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali irregolarita' e/o abusi nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.
In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette Amministrazioni sono altresi' responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle corrispondenti somme erogate.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente