Articolo 11 del Regolamento organizzazione e procedure fondo per le politiche comunitarie
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 febbraio 1989
Art. 11.
1. Oltre che nel caso previsto dall' art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183 , l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli interessi in conformita' con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1989
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