Articolo 5 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 marzo 2010
Art. 5. Garanzie per gli utenti 1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza».
2. L' articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore di servizi di media;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
d) il recapito degli uffici dell'Autorita' e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti.
2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorita' amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e' effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignita' umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalita'.
6. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
Entrata in vigore il 30 marzo 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente