Art. 13. Sponsorizzazioni 1. L' articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale puo' esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE , e successive modificazioni.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
«Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale puo' esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE , e successive modificazioni.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».