Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 gennaio 1972
Art. 14.
Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dall'amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1972
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