Articolo 21 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
Articolo 20Articolo 22
Versione
29 ottobre 1934
Art. 21. Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 puo' essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

Il Ministro puo' stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della liberta' vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se e' tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se e' maggiore di tale eta'.

Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti e' computato nella durata della pena.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1934
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