Articolo 34 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
Articolo 33Articolo 35
Versione
29 ottobre 1934
Art. 34. Limiti dell'efficacia derogativa della legge.

Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1934
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