2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che puo' prevedere anche lo svolgimento di attivita' di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo puo' prevedere altresi' la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attivita' sportive, attivita' artistiche e altre attivita' idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che cio' sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso puo' prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilita' genitoriale.
4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, puo', in via alternativa:
1) dichiarare concluso il procedimento;
2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;
4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunita', qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile , nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di collocamento in comunita', da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".