Art. 10. Rimessione di procedimenti al pretore.
Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entita' del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficolta' del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, puo', con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.
Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3-7 luglio 1962, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 14/7/1962, n. 177), ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entita' del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficolta' del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, puo', con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.
Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3-7 luglio 1962, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 14/7/1962, n. 177), ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale del presente articolo.