Articolo 10 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 ottobre 1934
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Versione
15 luglio 1962
Art. 10. Rimessione di procedimenti al pretore.

Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per l'indole o per l'entita' del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficolta' del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alla sede del tribunale, puo', con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.

Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3-7 luglio 1962, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 14/7/1962, n. 177), ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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