Art. 27. Disposizioni particolari alla liberta' assistita.
Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista ((dall'articolo 25, comma 4, numero 3) )) , all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.
Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.
Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista ((dall'articolo 25, comma 4, numero 3) )) , all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.
Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.