Art. 9. Determinazione della competenza.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
La disposizione non e' applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente. (9) (11) (14)
Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1963, n. 194), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si da' facolta' al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda separatamente a carico dei primi". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 198 (in G.U. 1ª s.s. 3/3/1973 n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 19 luglio 1983, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 27/7/1983, n. 205), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
La disposizione non e' applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte d'appello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente. (9) (11) (14)
Tale facolta' puo' essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1963, n. 194), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si da' facolta' al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni, si proceda separatamente a carico dei primi". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 198 (in G.U. 1ª s.s. 3/3/1973 n. 3), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 19 luglio 1983, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 27/7/1983, n. 205), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.