Articolo 26 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
Articolo 25 bisArticolo 29
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Art. 26. Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.

Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

La misura ((di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25)) puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall' art. 333 del Codice civile .
Entrata in vigore il 14 giugno 2024
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