Articolo 29 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
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Art. 29. Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.

Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.

E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati ((alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),)) tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27.

La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura rossa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per servizio militare di leva.
Entrata in vigore il 14 giugno 2024
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