Articolo 2 del Decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52
Articolo 1
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1 aprile 2014
Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 1 aprile 2014
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