Articolo 14 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 giugno 1988
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Versione
29 agosto 2014
Art. 14.
Stipula di convenzioni e contratti
1. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo superiore ai due miliardi di lire provvede il direttore generale o altro funzionario della Direzione generale delegato dal Ministro degli affari esteri, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto.
2. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo non superiore a due miliardi di lire provvedono funzionari delegati dal direttore generale, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto.
3. La delega a stipulare di cui ai commi 1 e 2 puo' avere per oggetto singoli atti o categorie di atti.
4. Restano salve le competenze in materia dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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