Articolo 33 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
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Versione
18 giugno 1988
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Versione
29 agosto 2014
Art. 33.
Approvazione del comitato direzionale
1. Il comitato direzionale approva i nominativi degli esperti inviati nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi, sulla base di una relazione dell'unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge.
2. Detta relazione contiene una motivata valutazione dei titoli e capacita' professionali dell'esperto in riferimento ai compiti che si intenderebbe affidargli, per i quali viene indicata la data sia pure approssimativa di inizio e la durata.
3. La richiesta viene trasmessa al comitato direzionale con congruo anticipo, in modo che possa deliberare prima dell'inizio della missione.
Qualora, per cause attinenti ai lavori del comitato, o perche' la missione riveste carattere d'urgenza, non sia stata possibile una delibera anteriore alla data prevista come inizio della missione, l'esperto puo' essere inviato in missione ai sensi dell'art. 17 della legge per la durata di quattro mesi, che possono essere prorogati soltanto se interviene l'approvazione del nominativo dell'esperto stesso da parte del comitato direzionale.
4. Per prorogare, nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme di applicazione, gli incarichi affidati ad esperti il cui nominativo sia stato approvato dal comitato direzionale ai sensi di commi precedenti, non occorre una nuova delibera del comitato.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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