Articolo 42 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
Articolo 41Articolo 43
Versione
18 giugno 1988
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Versione
29 agosto 2014
Art. 42.
Revoca di idoneita'
1. La Direzione generale sottopone al parere della commissione proposta di revoca della idoneita' nei seguenti casi:
a) irregolarita' gestionali risultanti dai controlli;
b) mancata presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.
2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro degli affari esteri.
3. Con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 viene constatata la decadenza dal riconoscimento di idoneita' in caso di scioglimento dell'organizzazione o di perdita di uno o piu' requisiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge.
4. Ogni anno la Direzione generale presenta alla commissione una relazione di aggiornamento sulle organizzazioni non governative riconosciute idonee.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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