Articolo 37 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
Articolo 36Articolo 38
Versione
18 giugno 1988
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Versione
29 agosto 2014
Art. 37.
Missioni di personale a contratto
1. Il personale da assumere a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge deve possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di precedenti penali ed assenza di carichi pendenti;
d) non pendenza di obblighi di leva;
e) possesso di un documento di viaggio valido per l'espatrio;
f) qualificazione professionale corrispondente ai compiti da svolgere;
g) sufficiente grado di conoscenza della lingua necessaria allo svolgimento delle mansioni da esercitare nel Paese d'impiego;
h) idoneita' fisica al servizio nel Paese di destinazione.
2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 puo' essere sostituita da dichiarazione rilasciata dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora le dichiarazioni sostitutive risultino mendaci, il rapporto contrattuale e' risolto di diritto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge.
3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e' attestato da una relazione dell'unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge, previa valutazione sulla base dell'esame dei titoli di studio e professionali e di ogni altro accertamento eventualmente ritenuto utile, ivi compresi colloqui e prove. La predetta relazione attesta anche in quale categoria il candidato debba conseguentemente essere inquadrato ai fini del trattamento economico.
4. Il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e' attestato dal certificato del casellario giudiziario e dai certificati dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica e la pretura.
5. Il possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 e' attestato da certificazione delle autorita' sanitarie italiane a cio' abilitate dalla legislazione vigente.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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