Articolo 13 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 giugno 1988
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Versione
29 agosto 2014
Art. 13.
Contratti di concessione
1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, puo' stipulare, nell'osservanza delle procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di concessione, affidando al concessionario la progettazione, l'esecuzione ed eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera.
2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto, approvato dalla Direzione generale, realizzandolo in proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla Direzione generale.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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