Art. 6.
Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti
1. Nello stipulare convenzioni e contratti, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Direzione generale si atterra' comunque ai principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto, al divieto di stipulare interessi o provvigioni, alle condizioni per l'esonero della cauzione, all'accollo delle spese da parte del contraente e alla clausola di revisione dei prezzi.
2. Il Comitato direzionale puo' approvare convenzioni-tipo e contratti-tipo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, opportunamente diversificati secondo le principali tipologie delle iniziative e interventi stessi e secondo le piu' ricorrenti categorie di controparti.
3. I testi di cui al comma 2 sono pubblicati sul bollettino di cui all'art. 9, comma 5, della legge.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti
1. Nello stipulare convenzioni e contratti, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Direzione generale si atterra' comunque ai principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto, al divieto di stipulare interessi o provvigioni, alle condizioni per l'esonero della cauzione, all'accollo delle spese da parte del contraente e alla clausola di revisione dei prezzi.
2. Il Comitato direzionale puo' approvare convenzioni-tipo e contratti-tipo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, opportunamente diversificati secondo le principali tipologie delle iniziative e interventi stessi e secondo le piu' ricorrenti categorie di controparti.
3. I testi di cui al comma 2 sono pubblicati sul bollettino di cui all'art. 9, comma 5, della legge.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.