Art. 15. Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali.
Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente art. 3.