Articolo 15 del Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
Articolo 14Articolo 16
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17 febbraio 1976
Art. 15. Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali.

Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1976
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