Art. 7. Dichiarazioni di merito distinto per il personale educativo
Per la attribuzione della dichiarazione di merito distinto alle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e agli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonche' al personale assistente delle scuole speciali statali, si applicano le norme dei precedenti articoli.
Per la attribuzione della dichiarazione di merito distinto alle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e agli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonche' al personale assistente delle scuole speciali statali, si applicano le norme dei precedenti articoli.